Ordinanze Regione Sardegna n. 38-39-40
ORDINANZA N. 38
Continuano ad essere consentite le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all'intrattenimento (in particolare serale e notturno), esclusivamente all'aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale, rispettando, a seconda della capienza massima del locale, il limite di almeno un metro tra gli utenti e due metri tra utenti che accedono alla pista da ballo. Tali attività dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 07 agosto 2020 e dalla scheda tecnica ''Discoteche'' contenuta nelle ''Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative'' approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 06 agosto 2020, allegato 1 del DPCM del 7 agosto 2020.
I soggetti gestori dei locali nei quali si svolgono le attività di cui all'art. 1 sono tenuti a:
- garantire percorsi differenziati per l'ingresso e le uscite, che consentano il mantenimento delle distanze di sicurezza durante la fila;
- eseguire la misurazione della temperatura corporea all'ingresso;
- tenere a disposizione erogatori di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- igienizzare costantemente le superfici con le quali entrano in contatto gli avventori e, specialmente, i servizi igienici;
- utilizzare dispositivi monouso per la somministrazione di alimenti e bevande;
- contenere gli accessi al locale in misura non superiore al 70% della capienza autorizzata nella licenza;
- comunicare alla Stazione del CFVA competente per territorio il programma delle serate con i rispettivi orari di inizio e conclusione delle stesse, con cadenza almeno settimanale.
ORDINANZA N. 39
Ferme le disposizioni contenute nella ordinanza n. 37 del 9 agosto 2020 che qui si intendono integralmente richiamate, ai passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano alternativamente le seguenti misure di prevenzione:
a) presentazione dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
I passeggeri di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale al dell'azienda sanitaria competente.
In caso di insorgenza di sintomi covid-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria regionale per iltramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.
Nelle more dell'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera b) è fatto altresì obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
ORDINANZA N. 40
A decorrere dal 14 agosto 2020, sono consentite le sagre, fiere, feste paesane e processioni a cavallo che abbiano luogo esclusivamente in spazi all'aperto, purché sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal DPCM del 7 agosto 2020 e dalla scheda tecnica ''sagre e fiere locali'' contenuta nelle ''Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative'' approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegato del DPCM del 7 agosto 2020.
A decorrere dal 14 Agosto 2020 sono consentite le ulteriori attività svolte negli ippodromi già riaperti ai sensi delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole, a condizione che siano rispettate le ''Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative'' approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 6 agosto 2020, allegate del DPCM del 7 agosto 2020'', in quanto compatibili.
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Area Vigilanza |
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